Statuto

 

STATUTO

 

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, nel rispetto del codice civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione socio-culturale denominata “Home Italy . Org” con sede in Roma in Corso Duca di Genova, 12/b Cap 00121 presso studio Soraci e potrà istituire sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2) DURATA

La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2040: la durata potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con delibera dell’assemblea straordinaria.

ART.3) OGGETTO

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Tra le proprie finalità l’associazione mira, senza alcun vincolo territoriale, alla missione culturale della diffusione, promozione e salvaguardia della “qualità ed eccellenza del fare italiano” in ogni forma e con ogni mezzo, sia al proprio interno tra gli stessi associati, che, all’esterno. per fare italiano si intende tutto ciò che nel settore dell’industria, dell’artigianato, dei servizi, della moda, dell’arte, del cinema, della enogastronomia, della letteratura ed in senso lato in ogni ambito macro e microeconomico italiano, è realizzato attraverso l’ingegno, la tecnica, il knowhow, l’opera, la maestria e la tradizione tipici ed esclusivi della cultura italiana all’interno del territorio nazionale.

L’associazione promuove ogni iniziativa intesa a valorizzare il made in italy, attraverso le seguenti attività:

– attività culturali: organizzare, in Italia ed all’estero, convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, incontri, riunioni, congressi, mostre scientifiche, inchieste, interviste, seminari, corsi finanziati e non finanziati, istituzioni di biblioteche, proiezioni di films e documentari, rappresentazioni teatrali e quant’altro di interesse per i soci;

– attività ricreative: teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, trattenimenti per anziani e per bambini ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di films e documentari;

– attività associativa: promuovere gli incontri tra i propri associati, sia persone fisiche che giuridiche, espressione del Made in Italy, ed enti pubblici e privati, società ed istituti governativi esteri, individuare, selezionare e segnalare qualificate opportunità imprenditoriali nazionali ed internazionali, seminari, viaggi e trasferte, festival, fiere, incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro sia in Italia che all’estero;

– attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento nel campo delle attività esercitate dai soci, corsi di istruzione tecnico-professionale per l’inserimento dei giovani e non giovani nel mondo del lavoro, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;

– attività editoriali e multimediali: pubblicazione di periodici, quotidiani, volantini, riviste e libri; pubblicazione di atti di convegni, seminari e degli studi e ricerche, gestire a rispetto del fine istituzionale un sito internet;

– attività sociali: formare, qualificare, specializzare e perfezionare i lavoratori in attesa di occupazione in ambiti specifici di impiego, coinvolgere i disoccupati, giovani e non, in attività volte al rilancio di quei mestieri artigianali e commerciali tipici italiani, attività assistenziali, di soccorso, di beneficenza ed umanitarie;

– attività cittadina: promozione di opere pubbliche e monumentali;

– attività di pubbliche relazioni: convenzioni con il comune, con le asl, con enti pubblici e privati.

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ed escluse tutte quelle non consentite alle ONLUS dalle vigenti leggi.

ART.4) SOCI

Possono essere ammessi all’associazione quali soci, purché ne facciano richiesta, tutti i produttori e commercianti italiani che hanno i requisiti previsti dalla lett. a) dell’art.3 del presente statuto. inoltre sono soci a pieno titolo i fondatori dell’associazione. gli enti pubblici interessati ai problemi del Made in Italy, possono richiedere di far parte dell’associazione in qualità di soci sostenitori.

  1. a) tutti coloro che, presentata la domanda di ammissione e, accettata dal consiglio direttivo, saranno soci ordinari;
  2. b) la posizione di soci sostenitori è assunta da tutti i soci ordinari che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  3. c) i soci benemeriti saranno coloro che, nominati dal consiglio direttivo, abbiano svolto particolari azioni a favore dell’associazione.

 ART.5) AMMISSIONE DEI SOCI

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo dell’associazione. sulla domanda decide il consiglio direttivo. Il nuovo ammesso sarà iscritto nel  libro soci all’atto della relativa delibera del consiglio direttivo. l’ammissione è valutata senza nessuna discriminazione di razza, nazionalità, sesso, orientamento politico o religioso.

ART.6) OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci hanno l’obbligo:

  1. a) di osservare lo statuto, il regolamento dallo stesso previsto e di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali;
  2. b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente statuto.

ART.7) DIRITTI DEL SOCIO

Tutti i soci hanno uguali diritti di voto in assemblea.

Fermi restando gli obblighi di cui all’art.6, l’appartenenza all’associazione dà diritto al socio di partecipare alle attività organizzate dall’associazione e di usufruire di tutti i servizi e le opportunità messe a disposizione dall’associazione.

ART.8) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione. il recesso è consentito al socio che abbia cessato l’attività o al socio che ne faccia richiesta, purché tale richiesta sia inviata mediante raccomandata a.r. o mail certificata che dovrà pervenire all’associazione con un preavviso di novanta giorni, dandosi comunque atto che il recesso sarà efficace solo per l’esercizio successivo al decorso dei detti novanta giorni, salvo sempre il pagamento di qualsiasi eventuale residuo ancora dovuto. la relativa comunicazione dovrà essere fatta dall’interessato entro 60 giorni dalla data dell’evento che ha determinato il recesso. la decadenza è deliberata dal consiglio direttivo per i soci non in regola con il pagamento delle  quote sociali i quali, dopo formale sollecito, non abbiano prontamente saldato i propri debiti verso l’associazione. l’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo per quel socio che si sia reso colpevole d’infrazione statutaria o regolamentare o di altri atti che abbiano arrecato nocumento all’immagine dell’associazione.  contro le deliberazioni prese a norma del presente articolo l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al collegio dei probiviri che decide inappellabilmente. la perdita della qualità di socio, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati  né alcun diritto alla liquidazione di quota del fondo sociale.

ART.9) FONDO SOCIALE

il fondo sociale è costituito:

  1. a) dalle quote dei soci;
  2. b) dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai nuovi versamenti di detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
  3. c) dai contributi annuali e straordinari fissati dal consiglio;
  4. d) dai contributi di enti pubblici o privati;
  5. e) dai proventi patrimoniali;
  6. f) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  7. g) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti, passino in proprietà dell’associazione;
  8. h) dai proventi di eventuali attività commerciali occasionali.

la quota di iscrizione e la quota annuale saranno stabilite annualmente dall’assemblea dei  soci.

per tutta la durata dell’associazione i soci non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dai soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

ART.10) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. il bilancio consuntivo consta di due parti: del rendiconto economico della gestione e dello stato patrimoniale.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede a predisporre il bilancio da presentare all’assemblea.

ART.11) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio direttivo;
  3. c) il presidente;
  4. d) i comitati tecnici.

ART.12) L’ASSEMBLEA ORDINARIA

l’assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per:

1) l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

2) le nomine del consiglio direttivo;

3) la delibera sugli indirizzi generali attinenti  alla gestione dell’associazione;

4) l’approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

5) la delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione.

L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno da almeno la metà dei soci. le richieste devono essere motivate con l’indicazione degli argomenti da trattare.

ART.13) L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata dell’associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

ART.14) CONVOCAZIONI E COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal consiglio direttivo mediante avviso affisso nella sede sociale, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata o fax o e-mail venti giorni prima dell’assemblea.

L’assemblea  può essere convocata anche fuori dalla sede associativa. le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le delibere dell’assemblea ordinaria occorre un quorum deliberativo della maggioranza semplice (ossia della maggioranza dei presenti). per le delibere dell’assemblea straordinaria occorre un quorum deliberativo della maggioranza assoluta (ossia della maggioranza dei soci aventi diritto al voto). Le proposte di modifica dello statuto e proroga dell’associazione debbono essere comunicate ai soci unitamente alla convocazione. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le votazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si fanno normalmente per alzata di mano, sempre che l’assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente con decisioni da prendersi per alzata di mano. Per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone ed i membri del consiglio direttivo. L’assemblea è presieduta normalmente dal presidente del consiglio direttivo ed in sua assenza dal vice presidente o dal socio più anziano.

Il presidente nomina il segretario.

ART.15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ed è investito dei più ampi poteri per il suo funzionamento.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, di cui almeno un terzo dei quali può essere espresso dagli enti sostenitori.

Spetta al consiglio direttivo:

  1. a) curare la gestione ordinaria dell’assemblea;
  2. b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  3. c) deliberare la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria;
  4. d) deliberare sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei soci e sull’eventuale esclusione degli stessi;
  5. e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi prima di presentarli all’assemblea dei soci;
  6. f) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
  7. g) istituire uno o più comitati tecnici nominandone i componenti;
  8. h) fissare la quota di ammissione dei soci e le quote annuali;
  9. i) predisporre i regolamenti di cui all’art.3 da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  10. j) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitrii, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, post erogazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con la cassa depositi e prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato.

ART.16) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. ad essi potrà delegare, in quanto delegabili per legge, tutti gli oggetti di cui all’art.16. I consiglieri durano in carica sei anni e sono rieleggibili. In caso di impedimento, dimissioni o altro ostacolo all’esercizio del mandato (e in tutti gli altri casi in cui il consigliere non può o non vuole esercitare la carica), durante il corso dei sei anni, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei consiglieri mancanti (scegliendoli principalmente nell’ordine tra i primi dei non eletti dell’ultima elezione e successivamente per cooptazione tra gli associati ritenuti meritevoli). I consiglieri così eletti rimangono in funzione fino alla rinnovazione del consiglio. nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri si applica l’art.2386 c.c.. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri e si riunisce anche fuori dalla sede associativa purché in Italia. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

ART.17) RIMBORSO SPESE, EMOLUMENTI E MEDAGLIE

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti del consiglio direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione nell’esercizio delle loro mansioni.

ART.18) IL PRESIDENTE

Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea ed al consiglio direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’associazione. Il presidente presiede l’assemblea, il consiglio direttivo ed i comitati tecnici, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea corredandoli di idonee relazioni. Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell’associazione e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità o malattia del presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal  vice presidente a ciò designato.

ART.19) COMITATI TECNICI

I comitati tecnici vengono istituiti dal consiglio direttivo; sono composti da esperti di provata competenza ognuno nel proprio settore commerciale e/o merceologico, ai detti comitati tecnici è possibile richiedere pareri ed eventuali proposte.

ART.20) FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO

Le funzioni di ciascun comitato tecnico sono quelle di accertare la rispondenza dei requisiti aziendali e produttivi delle imprese ai regolamenti e/o ai disciplinari. in particolare i comitati tecnici provvederanno a:

– a valutare le attitudini e le condizioni tecniche dell’attività svolta dal richiedente;

– a valutare l’effettiva qualità “made in italy” dei beni e servizi dallo stesso realizzati;

– ad esprimere un parere preventivo sulle iniziative promozionali che l’associazione intende avviare;

– ad esprimere un parere in merito ad eventuali infrazioni dei soci ai regolamenti.

ART.21) MEMBRI DEI COMITATI TECNICI

I membri dei comitati tecnici, suddivisi in settori, sono nominati dal consiglio direttivo. la nomina deve avvenire tenendo presente gli orientamenti dell’assemblea (e in particolare modo l’assemblea fornirà una rosa di almeno tre nomi per ogni membro di un comitato tecnico da eleggere e su questi  tre nomi sceglierà il consiglio direttivo) e possibilmente avuto riguardo alle diverse categorie di produttori. i membri del comitato debbono essere scelti tra persone non facenti parte del consiglio direttivo o designate a farne parte. i membri dei singoli comitati potranno essere da tre a quindici, tale numero verrà determinato dall’assemblea degli associati. l’assemblea proporrà al consiglio direttivo i candidati a membri di comitati tecnici scelti tra gli associati dell’associazione che siano tali da almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea. le votazioni per la nomina a membri di comitati tecnici si fanno per alzata di mano, sempre che il consiglio direttivo, a maggioranza, non disponga diversamente (precisandosi che la decisione per procedure diverse andrà presa dal comitato direttivo con la votazione comunque da prendersi per alzata di mano).

ART.22) LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, i quali dovranno redigere il bilancio finale dell’associazione. il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti, associazioni, fondazioni o ONLUS che non hanno scopo di lucro. le spese della liquidazione graveranno sul fondo sociale e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota su ogni socio.

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